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Ordine Dottori Commercialisti

Un’opportunità per questioni di natura fiscale e commerciale collegate ai decreti COVID-19

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e con il Servizio Nuove Imprese di PromoFirenze offre l’opportunità di interagire con i propri professionisti volontari per questioni di natura fiscale e commerciale collegate ai decreti emanati dal Governo Italiano causa COVID-19.

PromoFirenze, per superare le barriere legate all’emergenza coronavirus, attraverso il suo sito si pone l’obiettivo di facilitare tale interazione in modalità on line e di creare una specifica sezione FAQ.
Le mail di risposta per esigenza di immediatezza e di approfondimenti saranno inviate direttamente da due professionisti volontari iscritti all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e contribuiranno alla formazione delle domande frequenti. 

FAQ

In merito alla domanda si specifica quanto segue:
– Va inoltrata pratica al registro Imprese con la comunicazione di aver sospeso l’attività entro 30 gg.
– Nessuna pratica all’Agenzia delle Entrate
– la dichiarazione dei redditi in quanto socia la farà indipendentemente dai minori redditi conseguiti, in quanto, come socia di SNC, i redditi vengono a Lei attribuiti e pertanto dichiarati secondo il c.d. principio di trasparenza. In sostanza i redditi o le perdite vengono attribuiti ai soci presenti al 31/12 indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi.
– Occhio soprattutto all’aspetto previdenziale perché esisterebbe un meccanismo automatico di sospensione dei contributi INPS personali nel caso di sospensione di attività, ma non sempre ciò avviene. E’ bene quindi seguire la pratica anche attraverso i contatti con la sede INPS di riferimento.
– Poi c’è tutta la parte gestionale da seguire a partire dall’eventuale canone di locazione per cui è necessario accordarsi con il proprietario per sospendere od almeno diminuire il canone.

La situazione oggetto del quesito da lei posto (professionista iscritto alla Gestione Separata INPS titolare di partita IVA) è trattata all’art.84 del c.d. “decreto Rilancio”.

Rispondendo al quesito, la norma prevede che il reddito del bimestre marzo/aprile sia determinato “secondo il principio di cassa, come differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese eventuali quote di ammortamento”.

Quindi sarà necessario predisporre un vero e proprio conto economico del periodo marzo/aprile 2020 conteggiando:

a) I compensi percepiti (quindi incassati, non quelli fatturati) nel periodo;

b) Meno le spese inerenti l’attività sostenute (quindi pagate) nel periodo, alle quali si sommano gli eventuali ammortamenti su beni strumentali, rapportati a due dodicesimi.

Il risultato di tale conto economico, va poi confrontato con il risultato di analogo conto economico riferito allo stesso periodo del 2019. Se la diminuzione del risultato di periodo è superiore al 33%, spetta l’indennità, che andrà richiesta direttamente all’INPS con apposita procedura (ancora non disponibile) nella quale sarà richiesto di autocertificare la riduzione di reddito.

Inoltre, nel caso in cui il professionista ricada nel regime forfettario, la procedura è la stessa, si può ragionevolmente ritenere che il reddito dei due periodi vada semplicemente calcolato con le regole del regime forfettario (compensi percepiti nel periodo moltiplicato per la percentuale di redditività prevista dalla legge, senza considerare costi né ammortamenti). 

L’art. 119 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), prevede l’incremento al 110% dell’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo. Sempre all’interno del DL “Rilancio”, con l’art. 121, viene previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi (e non solo quelli di cui all’art. 119 DL 34/2020) potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di cui sopra, alternativamente tra: sconto sul corrispettivo, ovvero un contributo pari alla detrazione che verrebbe anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari. Occorre all’uopo precisare che siamo tutt’ora in attesa di un Decreto attuativo ed opportune delucidazioni/ istruzioni in merito. Si prevede ed è auspicabile che entro la fine del mese corrente sarà possibile avere maggiori informazioni, con la consapevolezza tuttavia che alcuni “punti” del decreto potrebbero variare anche in sede di conversione in legge. Quindi, nella risposta che ci apprestiamo a darLe, l’uso del condizionale è d’obbligo: Nel caso da Lei prospettato ci sembra di capire che l’interesse sia rivolto principalmente alla detrazione del 110% da utilizzare come sconto sul corrispettivo (prima soluzione di cui sopra) ed alla possibilità di utilizzarlo per interventi realizzati su una “seconda casa”. Specifichiamo innanzitutto che, in base alla tipologia di intervento che intende effettuare, varierà la percentuale della detrazione spettante e quindi l’ammontare del credito che successivamente sarà oggetto di cessione. Non tutti gli interventi potranno quindi beneficiare della percentuale maggiorata, occorrerà quindi prestare particolare attenzione a questo aspetto. In base all’attuale formulazione del Decreto, sempre in attesa di conoscere le probabili modifiche che verranno apportate in Parlamento in sede di conversione in Legge, in riferimento alle “seconde case” sarà possibile fruire del c.d. superbonus purché non siano edifici unifamiliari, ovvero le classiche ville/villette in campagna, al mare o in montagna tenute a disposizione. Infine, in merito all’esistenza di aziende disposte ad effettuare l’intervento sull’immobile ed a concedere uno sconto in fattura non abbiamo notizie certe, almeno fino a quando non verranno definite chiare modalità di cessione del credito d’imposta ed adempimenti annessi e connessi. Ci permettiamo tuttavia di condividere una nostra riflessione sul punto, ovvero che difficilmente un’azienda locale avrà la forza (leggasi liquidità) necessaria per ricevere crediti (anziché denaro) come contropartita della realizzazione degli interventi su un immobile, senza un adeguato sostegno da parte di istituti creditizi e finanziari. Probabilmente qualche grande azienda Italiana o multinazionale avrà previsto di offrire prestazioni e servizi simili, ma allo stato attuale non ci è possibile indicarLe una società specifica alla quale rivolgersi. Da prendere in considerazione invece è la cessione del credito da parte sua direttamente ad istituti quali banche od altri intermediari finanziari.

Sebbene la questione da lei posta sia di carattere prettamente legale ed esuli un po’ dalle competenze di un commercialista, si ritiene comunque di poter fornire alcune indicazioni utili sull’argomento. Tra le varie normative introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid19, una disposizione che potrebbe tornare utile al suo caso si ritrova nell’art.91 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24/4/2020 n.27. Il comma 1 di tale articolo recita come segue: “All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” Di fatto la norma sembra prevedere una sorta di esimente legale da responsabilità nell’esecuzione dell’obbligazione, nel caso in cui eventuali ritardi nell’esecuzione siano dovuti all’obbligo di rispettare le misure introdotte per il contenimento del Covid19. Inoltre segnaliamo che, al fine di dimostrare l’esistenza di cause di forza maggiore che potrebbero aver impedito la corretta e/o tempestiva esecuzione di un contratto, in particolar modo nei confronti di controparti estere, esiste un certificato di causa di forza maggiore, che viene rilasciato dalle Camere di Commercio. Le indichiamo, di seguito, il link della Camera di Commercio di Firenze, al quale può collegarsi per tutte le informazioni del caso: https://www.fi.camcom.gov.it/cause-di-forza-maggiore-emergenza-covid-19. Ovviamente, come premesso, non abbiamo le competenze specifiche per confermarle se le norme e certificazioni sopra indicate possano permetterle, nel caso specifico, di impugnare la richiesta di penale formulata dal suo cliente. E’ opportuno che sulla questione, lei acquisisca comunque il parere di un legale. 

Il DL 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio”, ha introdotto molteplici misure volta a supportare le startup innovative, nonché i diversi soggetti che si possono interfacciare con esse.

In sintesi le novità sono le seguenti:

Sono stati introdotti contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione nel 2020 di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
al Fondo di sostegno al venture capital sono assegnate risorse aggiuntive per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato a beneficio esclusivo delle startup innovative;
al fine di incentivare l’attività di R&S, nonché di ampliare i mercati delle startup innovative, queste ultime sono state ricomprese tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, così come università e istituti di ricerca, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per attività di R&S nei confronti dei soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative;
è stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle startup innovative; eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi; tale proroga non rileva però ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore;
sono state incrementate le risorse assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative;
sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro, per ciascun periodo di imposta, nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali;
Sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy: la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro;
le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (Smart & Start Italia) riferite startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono state estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Per quanto concerne invece la questione delle garanzie, le startup innovative possono ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le PMI che copre

fino all’80% di ciascuna operazione nel caso di garanzia diretta,
nel caso di controgaranzia, nella misura dell’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%,
per un massimo di 2,5 mln €.
La garanzia è concessa in forma:

automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
prioritaria: le istanze provenienti da startup innovative vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.
In Toscana, tuttavia, vi è la particolarità che è obbligatorio accedere al Fondo di garanzia tramite Fidi Toscana.

Infine, il principale programma di finanziamento agevolato a livello nazionale dedicato alle startup innovative è Smart&Start Italia che prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro.

Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Ovviamente la materia è molto articolata, quindi per una risposta più puntuale si dovrebbero conoscere le esigenze specifiche della startup in questione.  

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