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Quali attività possono restare aperte?
Gli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 riportano le attività produttive autorizzate a rimanere aperte durante l’emergenza.
Si pubblica l’elenco delle imprese (sedi e unità locali) della provincia di Firenze che possono continuare a operare, comunque solo con riferimento ai codici Ateco contenuti negli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 26 aprile 2020, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e promuovendo al massimo il lavoro agile.
In base al DPCM del 26/04/2020 è consentito anche:
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione del Prefetto (art.2 comma 8), l’accesso ai locali aziendali esclusivamente per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione, spedizione di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le autorità competenti effettuano il controllo sull’effettivo rispetto di queste disposizioni, recandosi presso le aziende.
Le imprese possono compilare on line le loro comunicazioni tramite la piattaforma accessibile dal sito della Prefettura di Firenze.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020.
Con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 30 del 9 aprile 2020 è stato stabilito:
- di consentire l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice Ateco 47.62.20) e l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice Ateco 47.65) all’interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line;
- di consentire alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- di consentire la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.
Con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 13 aprile 2020 è stato stabilito:
- obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
- il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
- lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
- l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
- l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
- per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
- l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
- l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
- l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
- l’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
La riapertura è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure.
Come verificare il codice Ateco
Per individuare il codice Ateco prevalente, primario e secondario di ogni impresa italiana, è possibile utilizzare la ricerca gratuita sul sito www.registroimprese.it. Il codice Ateco di trova cliccando, nella lista dei risultati, sull’impresa di interesse e accedendo alla pagina di dettaglio dell’impresa.
Il codice Ateco della propria impresa si può recuperare anche da una visura camerale gratuita, tramite cassetto digitale.
Per individuare il codice Ateco prevalente, primario e secondario di ogni impresa italiana, è possibile utilizzare la ricerca gratuita sul sito www.registroimprese.it. Il codice Ateco di trova cliccando, nella lista dei risultati, sull’impresa di interesse e accedendo alla pagina di dettaglio dell’impresa.
Il codice Ateco della propria impresa si può recupere anche da una visura camerale gratuita, tramite cassetto digitale.
Per informazioni le aziende possono contattare il numero 055.23.92.166 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.